Art. 5.
(Sanzioni).

      1. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non ottemperano alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono esclusi dai rimborsi per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
      2. I commi 2 e 3 dell'articolo 56 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono abrogati.